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Le nuove tariffe della previdenza sociale entrano in vigore domenica

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Le nuove aliquote approvate dalla riforma della Previdenza Sociale entreranno in vigore domenica 1°. Pertanto, le nuove aliquote contributive inizieranno ad essere applicate allo stipendio di marzo, solitamente versato ad aprile.

Nel regime generale di sicurezza sociale (RGPS), le nuove aliquote si applicheranno a collaboratori dipendenti, compresi i lavoratori domestici e i lavoratori interinali. Non ci saranno cambiamenti, tuttavia, per i lavoratori autonomi (contribuenti individuali), come i fornitori di servizi alle aziende, e per gli assicurati facoltativi.

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 Novas Alíquotas Da Previdência Social Entram Em Vigor Domingo 28 de fevereiro de 2020

Secondo la Segreteria della Previdenza Sociale, a ogni fascia di retribuzione saranno applicate aliquote progressive, in modo simile al calcolo dell'imposta sul reddito.

Poiché il contributo sarà riscosso in base alle fasce di reddito, è necessario un calcolo per determinare l'aliquota effettiva. Ad esempio, chi percepisce il salario minimo mensile avrà un'aliquota di 7,5%.

Il governo mette a disposizione online un calcolatore dell'aliquota fiscale effettiva, che mostra quanto veniva detratto dagli stipendi prima della riforma e quanto verrà detratto quando entreranno in vigore le nuove norme.

Nessun cambiamento

Secondo la Segreteria della Previdenza Sociale, i contribuenti individuali e facoltativi continueranno a versare le attuali aliquote contributive, che sono superiori al salario minimo.

Per gli stipendi contributivi pari al salario minimo, occorre osservare quanto segue:

I – per il contribuente persona fisica che esercita la propria attività in proprio, senza rapporto di lavoro dipendente con un’impresa o ente assimilabile e per l’assicurato facoltativo.

La riscossione può essere effettuata applicando un'aliquota pari a 11% al salario minimo;

II – per il microimprenditore individuale e per l'assicurato facoltativo senza reddito proprio che si dedica esclusivamente al lavoro domestico nell'ambito della propria residenza, a condizione che appartenga ad una famiglia a basso reddito registrata presso il CadÚnico.

III – Il contribuente persona fisica che presta servizi ad una società o ad una assimilabile, tratterrà dalla società la percentuale dell'11% sull'importo ricevuto per il servizio prestato e sarà tenuto ad integrarla direttamente.

La Segreteria evidenzia che gli assicurati, compresi quelli con disabilità, contribuiscono applicando le tariffe 11% o 5%.

Pertanto, per il conteggio reciproco del tempo corrispondente in altro regime, il contributo mensile dovrà essere integrato dalla differenza tra la percentuale versata e quella del 20%, con le opportune integrazioni di legge.